Art. 1.
(Istituzione e composizione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli abusi e della corruzione nell'espletamento dei concorsi e degli esami pubblici, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
      3. La Commissione elegge al suo interno l'Ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.